Lo Studio Legale Morizio si trova in Torino, corso Francesco Ferrucci n. 46 (zona Piazza Adriano), a pochi metri dal Palazzo di Giustizia, dal Grattacielo San Paolo e dal Politecnico di Torino.
Esso occupa il secondo piano di uno stabile d’epoca dotato di ascensore.
Lo Studio è facilmente raggiungibile mediante i mezzi pubblici (linea metropolitana M1 – Fermata Bernini, linea GTT n. 55 – Fermata Ferrucci; n. 56 – Fermata Adriano Ovest) ed è servito dal parcheggio pubblico Nino Bixio (sia area bianca che zona blu).
In tema di tutela del legittimario, ai fini della reintegrazione della quota di riserva, qualora il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l'immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall' art. 563 c.c. , può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti che sono, invece, al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta; infatti, in tale ultima ipotesi, poiché l'azione di riduzione non mette in discussione la titolarità del bene, il valore dell'investimento finanziato con la donazione indiretta dev'essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito.
In tema di scioglimento della comunione legale, in caso di attribuzione, in sede di divisione, dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge che non era assegnatario dello stesso quale casa coniugale, né affidatario della prole, si realizza una situazione comparabile a quella del terzo acquirente dell'intero, sicché, posto che continua a sussistere il diritto di godimento in capo all'altro coniuge, il coniuge non assegnatario diventerà titolare di un diritto di proprietà il cui valore dovrà essere decurtato dalla limitazione delle facoltà di godimento da correlare all'assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario della prole, permanendo il relativo vincolo sullo stesso, con i relativi effetti pregiudizievoli derivanti anche dalla sua trascrizione ed opponibilità ai terzi ai sensi dell' art. 2643 c.c.
In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito - credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi "vita natural durante", il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) "in occasione" della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perchè giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)
L’assegno divorzile, ove richiesto per la prima volta nel giudizio di revisione ai sensi della L. 1 dicembre 1979, n. 898, art. 9 va attribuito e quantificato facendo applicazione degli elementi di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e non del parametro del tenore di vita godibile durante il matrimonio, da valutare secondo il composito criterio assistenziale, compensativo e perequativo, con eventuale prevalenza, a date condizioni, di una delle tre componenti rispetto alle altre. In particolare, la funzione assistenziale potrà assumere nuova e rilevante preponderanza tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l’assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l’ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio
L'attività di esecuzione delle disposizioni testamentarie, dal cui giorno di iniziale compimento decorre il termine di prescrizione quinquennale per impugnare il testamento olografo nei casi di incapacità del testatore previsti dall'art. 591 c.c., può consistere anche nell'esercizio di una condotta gestionale con apprensione dei relativi frutti (ritraendone, perciò, le correlate utilità, come verificatosi, nella specie, con la prosecuzione della percezione dei canoni di locazione già operata in vita dal "de cuius") riguardante anche uno solo degli immobili caduti nel compendio ereditario, senza che, perciò, in caso di istituzione di un erede universale, sia necessario che quest'ultimo debba dimostrare di aver disposto a titolo esclusivo dei beni costituenti l'intero universum ius defuncti
Alla luce dei principi desumibili dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dall'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317 bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315 bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest'ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico.
Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con
la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi
una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima
parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto